Attestato di Prestazione Energetica A.P.E.

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Il servizio inlcude:

  • Sopralluogo
  • Redazione dell' A.P.E. in 24/48 H
  • Consegna dell' A.P.E. in doppia copia
  • Deposito presso ente comunale
  • Deposito presso archivio Regionale
  • Il pagamento avviene alla consegna

L'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) è aggiornato alle nuove "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto 26 giugno 2015)" che sostituiscono il D.M. 26 giugno 2009, in attuazione alla Legge 90/2013).

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Determinate le sanzioni in caso di assenza della certificazione energetica (ora APE)

Per il certificatore energetico

Un certificatore o professionista qualificato che esegue un attestato di prestazione energetica o una relazione tecnica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione variabile tra i 700 ed i 4200 euro. Le sanzioni vengono applicate dalle Regioni che hanno anche l'obbligo di comunicare l'inadempienza agli Ordini professionali.

Un certificatore o professionista qualificato che rilascia un ACE o un AQE non veriterio, oltre a rischiare sanzioni penali, incorre nella sanzione pari all' 80% della parcella; inoltre l'autorità che applica questa sanzione deve avvertire il collegio professionale del certificatore per eventuali provvedimenti disciplinari (comma 3).

Va ricordato che le relazioni, l'APE, l'AQE, i controlli tecnici, etc sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. Questo articolo prevede in caso di attestazioni false sanzioni gravi ed anche ipotesi di reato. E' importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano veritiere.

Sanzioni in caso di vendita, di affitto ed annunci immobiliari

Gravi (in seguito alle modifiche del Decreto 63/2013) sono le sanzioni per proprietari, locatari o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica.

- AGGIORNAMENTO -

Il decreto "Destinazione Italia", licenziato dal Senato che l'ha approvato in via definitiva. Il decreto è ormai convertito in legge e introduce novità che riguardano la trasformazione della sanzione della nullità degli atti per l'omessa allegazione dell'APE in sanzione amministrativa.

Sanzione che scatta se ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o ai nuovi contratti di locazione non viene aggiunta una clausola con la quale l'acquirente o l'affittuario dichiarino di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione - compreso l'attestato energetico - sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare. La sanzione pecuniaria riguarda anche la mancata allegazione dell'attestato, nei casi in cui questa è prevista. L'omessa dichiarazione o allegazione costano alle parti multe da 3mila a 18mila euro.

Con una modifica approvata dalla Camera, viene, inoltre, precisato che il pagamento della sanzione amministrativa per l'omessa dichiarazione o allegazione dell'attestato non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'APE nel termine di 45 giorni.

- Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro (comma 10)

Per il direttore dei lavori

Il direttore dei lavori, come descritto nell' Art 8, deve consegnare al comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori il certificato energetico e l'asseverazione per la conformità delle opere. Nel caso in cui non esegua questa prescrizione incorre nella sanzione variabile tra i 1000 ed i 6000 euro ed alla segnalazione al collegio professionale (comma 4). La sanzione viene applicata dal comune.

Per amministratore di condominio o proprietario di casa

Gli impianti di climatizzazione (come la caldaia per il riscaldamento) sono soggetti a operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, se non rispetta queste normative è soggetto ad una sanzione variabile tra i 500 ed i 3000 euro (comma 5).

Per il costruttore

Il costruttore (o il proprietario) che ha realizzato una nuova costruzione o una ristrutturazione importante e non realizza l'attestato di prestazione energetica incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro (comma 7).

Leggi il decreto 63/2013

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