Piccoli impianti fotovoltaici: ecco l’iter semplificato per la connessione e l’installazione

Dal 1° Gennaio 2016 entra in vigore l’iter semplificato per l’installazione ed attivazione dei piccoli impianti fotovoltaici.

Le procedure amministrative si fanno molto più rapide e snelle per quello che concerne l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici. Il DM_19_maggio 2015 ( scarica qui), previsto tra le semplificazioni del “Taglia bollette”, che riduce in maniera netta l’iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici.
L’obiettivo del provvedimento è ottenere la massima semplificazione a favore dell’utente. Sono 2 i versanti attraverso cui questo obiettivo cerca di concretizzarsi:

  • la drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e Gse;
  • la razionalizzazione dell’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.

Il risultato che si intende raggiungere attraverso tale innovazione procedurale consiste nella completa realizzazione e messa in opera dell’impianto fotovoltaico “in due soli click”.
Il Modello Unico per la nuova procedura si compone di due parti: la prima deve essere compilata prima dell’inizio dei lavori e la seconda ad intervento concluso. La compilazione e l’invio devono avvenire online, attraverso un’unica interfaccia informatica. La nuova procedura alleggerisce di fatto anche gli oneri a carico dei soggetti che installano l’impianto. Dopo l’invio del modello unico sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune.
L'iter semplificato si applica agli impianti fotovoltaici che possiedono le seguenti caratteristiche:
  • siano realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  • abbiano potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • abbiano potenza nominale non superiore a 20 Kw,
  • per essi sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto;
  • siano realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall’articolo 7-bis comma 5 del D.lgs 28/2011;
  • non siano presenti ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.


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