Dichiarazione di rispondenza e Conformità (Di.Ri. e Di.Co.): cosa sono e quando servono

Dichiarazione di Rispondenza e Conformità, rispettivamente chiamate anche Di.Ri. e Di.Co. Forse ti starai trovando di fronte a questi nomi per la prima volta perchè stai vendendo la tua casa, la stai affittando, la stai ristrutturando o semplicemente perchè ti sono stati richiesti questi certificati e tu non sapevi nemmeno della loro esistenza. Nessun problema. In questo articolo ti spiego cosa sono, perchè servono e quando, chi li può produrre e quali sono i prezzi.

Cosa sono

Partiamo dalla dichiarazione di Conformità. La Di.Co. è un insieme di documenti con cui l’installatore che ha installato l'impianto dichiara che questo è stato realizzato in conformità alle pertinenti norme e a specifiche tecniche. Il dichiarante afferma che l’impianto è stato realizzato “a regola d’arte”. La legge di riferimento è il Decreto ministeriale 37/2008, derivante dalla Legge 46/90, che disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici. Al termine dei lavori di installazione di un impianto, sia esso elettrico, idraulico, del gas, di antenne, fotovoltaico, di condizionamento, della caldaia insomma di un qualsiasi impianto l'installatore è tenuto a consegnare al committente, insieme alla documentazione di fine lavori, anche la Dichiarazione di Conformità dell'impianto installato.
Purtroppo va detto che molte volte la ditta installatrice non lo rilascia. Forse il committente ignaro dell'importanza che questo documento ricopre talvolta nemmeno lo chiede. Altre volte invece viene perduto. Fatto sta che alla richiesta di esibire questo documento per un qualche impianto della propria abitazione molti non riescono a farlo. Com'è possibile quindi rimediare a questa mancanza?
Ecco che entra in gioco la Di.Ri. o Dichiarazione di Rispondenza. In base al Decreto 22 gennaio 2008, n.37 all’articolo 7 comma 6 questa serve ...“Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.”
In poche parole quando la Dichiarazione di Conformità non è reperibile è possibile sostituirla con una Dichiarazione di Rispondenza. Questa avrà pari validità della Di.Co. a tutti gli effetti. Non è redatta dall'esegutore dell'impianto ma da una ditta o da un professionista esterno. chi la redige deve essere abilitato da almeno 5 anni per le competenze richieste e riguardanti gli impianti che andrà a certificare. In pratica un idraulico non potrà redigere la Di.Ri per un impianto elettrico ne un ingegnere Edile redigere Di.Ri. per qualsiasi impianto. È da sottolineare che chi redige la Di. Ri. si assume una grande responsabilità in quanto da quel momento in poi sarà responsabile per l'impianto che ha certificato.

A cosa deve rispondere un impianto?

Nel Decreto 37/08 di riferimento, non viene specificato a quali norme tecniche deve rispondere l’impianto per il quale viene redatta la Dichiarazione di Rispondenza, per impianti realizzati prima della Legge 46/90, però è plausibile considerare quanto riportato dall’articolo 6 commi 2 e 3 del 37/08 “Con riferimento alle attivita’ produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni. Gli impianti elettrici nelle unita’ immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale (comunemente chiamato 'salvavita') avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA”. Per impianti realizzati tra la Legge 46/90 e il DM 37/08 si intende rispondenza ai requisiti della Legge 46/90.

Se l’impianto non “risponde”?

Se in seguito a verifiche e controlli non sarà possibile rilasciare la Di.Ri verrà fornito un preventivo per rendere a norma e certificabile l'impianto o comunque verrano rilasciate le informazioni necessarie affinchè il committente possa provvedere a ristabilire i requisiti minimi di 'certificabilità'.

Alcune considerazioni

Ricapitolando quindi, per impianti antecedenti al 2008 quando non è si è in possesso di conformità è possibile certificare l'impianto attraverso la Di. Ri., mentre per impianti installati dal 2008 in poi è necessaria la Dichiarazione di Conformità . Un certificato degli impianti è richiesto anche per il rilascio dell'abitabilitàda parte del proprio comune oppure anche in caso di sanatoriao ancora ne caso di contratto di affitto con canone concordato. Per tutti questi casi e altri ancora valgono le regole sopra descritte senza accezioni.
La tematica 'certificazione impianti' è molto articolata, e la ligislazione in merito non è sempre chiarissima. Hai dei dubbi sulla dichiarazione di rispondenza, su quella di conformità? Stai ristrutturando, affittando, vendendo, ti hanno richiesto la certificazione degli impianti e hai dei dubbi? Scrivici pure nei commenti!


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