Nuovo APE, ecco i casi di esclusione

Quali sono gli immobili per cui non è necessario redigere l’APE? Ecco tutti i casi di esclusione previsti dal DM linee guida nuovo APE

Pubblicati i nuovi decreti attuativi previsti dalla legge 90/2013, ossia i decreti interministeriali del 26 giugno 2015, contenenti:

  • nuovi requisiti minimi
  • nuove linee guida per la certificazione energetica
  • modelli di relazione tecnica di progetto

Gli immobili che risultano esclusi dall’obbligo di redazione dell’APE sono specificati nel decreto linee guida, nell’Appendice A, e sono i seguenti


  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
  • gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali:
    • box
    • cantine
    • autorimesse
    • parcheggi multipiano
    • depositi
    • strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.In particolare si fa riferimento:
    • agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale“, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
    • agli immobili venduti “al rustico“, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici
  • i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”, ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, etc.)


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